Art. 2.
(Requisiti).

      1. Ognuno dei componenti del Garante dei diritti per essere nominato o eletto non deve avere riportato condanna penale definitiva per delitto e deve possedere, anche disgiuntamente, i seguenti requisiti:

          a) ventennale esperienza nel campo dei diritti umani dei detenuti;

 

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          b) formazione culturale specifica e documentata nel campo giuridico o in quello dei diritti umani.